Inserito da Anonimo (non verificato) il 22 Maggio, 2007 - 10:49
Intanto pare che il primo "divulgatore" l'abbiano perso: un 18enne proprio di Monteroni, pare. Tanto adesso beccano peure l'altro.
Art. 615 bis Interferenze illecite nella vita privata
Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d'investigatore privato (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 8 aprile 1974, n. 98.
Per non parlare del risarcimento del danno in sede civile. Spero che la prof li lasci9 tutti...in mutande, così imparano a scherzare.
Intanto pare che il primo "divulgatore" l'abbiano perso: un 18enne proprio di Monteroni, pare. Tanto adesso beccano peure l'altro.
Art. 615 bis Interferenze illecite nella vita privata
Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d'investigatore privato (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 8 aprile 1974, n. 98.
Per non parlare del risarcimento del danno in sede civile. Spero che la prof li lasci9 tutti...in mutande, così imparano a scherzare.